Il nostro atto di fondazione
STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “I NOSTRI BORGHI –APS”
Articolo 1. SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Al fine di tutelare i diritti di tutti i cittadini abitanti e/o operanti in Parma e in particolare nella porzione della città di Nord Est del centro storico delimitata dalle vie: Mentana, Saffi, IV Novembre, Repubblica e in particolare operanti e residenti nelle vie XX Settembre, Guazzo, Giordani, Trinità, Gazzola, Naviglio,Cavallotti, Albertelli, Borghesi, Affò, Bodoni, Garibaldi, Verdi, Paciaudi, Magnani e Colonne, è costituito l’Ente del Terzo Settore denominato I Nostri Borghi – Associazione di promozione sociale.
L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo dilucro, regolata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia, (tra cui il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”), nonché dai principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti delTerzo Settore.
Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l’Associazione useràla locuzione “Associazione di promozione sociale” oppure l’acronimo “APS”.
L'associazione ha sede legale nel Comune di Parma, nei locali individuati dal Presidente e approvati dalDirettivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopisociali.
Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberato del Direttivo e non costituiscevariazione statutaria.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della valorizzazione e promozione del territorio. L’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati medesimi, le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attivitàda:
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, direcesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato allaassociazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né persuccessione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 3. SOCI
L’adesione all’associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta. Possono associarsi tutti i cittadini che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell’associazione in oggetto. Il numero degliaderenti è illimitato.
L’aspirante socio può essere presentato da un socio già iscritto all’associazione e deve presentare domandain forma scritta al Direttivo, che vaglia e delibera a proposito. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitorialesui medesimi.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e deve essere
annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l’organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazionedella motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l’assemblea che delibera nella primariunione utile.
È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea neiseguenti casi:
Il mancato versamento della quota associativa nei termini, da parte del socio, costituisce altresì causa di esclusione dall’associazione, che verrà deliberata dall’Assemblea, previa contestazione al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, da effettuarsi per iscritto, consentendo facoltà di replica. Lareiterazione o la giustificazione ritenuta immotivata comporterà delibera di esclusione, la quale avrà efficacia dopo il decorso di sei mesi dalla contestazione. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro seimesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.
L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto alDirettivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Articolo 4. PARTECIPAZIONE
Ogni socio ha diritto:
Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l’esclusione dall’associazione ai termini dell’articoloprecedente:
Agli associati è inoltre garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giornisuccessivi.
Articolo 5. ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell'associazione:
Le cariche sociali hanno durata di due anni e possono essere rinnovate dall’Assemblea alla scadenza del biennio senza limite di mandato. In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario assume le funzioni adinterim di Presidente finalizzate alla convocazione in tempi brevi dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per lanomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Segretario, il Direttivo ha facoltà di nominarne uno nuovo temporaneo, scelto tra i soci. Il Segretario temporaneo resta in carica sino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a nominare il nuovo Segretario effettivo, ratificando la scelta del Direttivo e nominandone uno diverso. I membri del Direttivo che si dimettono o vengono rimossi non vengono sostituiti sino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel caso in cui il Direttivo, a seguito delle dimissioni orimozioni di più
soci, si trovi ad essere composto da non più di 3 persone, il Presidente (o in sua vece il Segretario, o inalternativa il membro anziano del Direttivo dei 3 rimasti) convoca l’Assemblea Ordinaria per la nomina deinuovi componenti.
Articolo 6. ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati che siano in regola conil versamento della quota associativa.
In assemblea i soci hanno diritto di voto dal momento della loro ammissione ed iscrizione nel libro soci. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età,dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo. Ciascun socio ha diritto a un voto. E’ prevista la delega per un massimo di 3 deleghe per ciascunsocio.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo e la ratifica del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque con un preavviso di trenta giorni, concomunicazione scritta e affissione della convocazione presso la sede associativa. Nella convocazione viene specificato il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà del Direttivo o di undecimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimentodell’associazione.
Per le modalità di convocazione dell’Assemblea Straordinaria valgono le stesse regole dell’Assemblea Ordinaria.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal Segretario.
Articolo 7. DIRETTIVO
Il Direttivo è eletto dall’assemblea degli aderenti tra i soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri. Esso può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari,per l’amministrazione e la rappresentanza della associazione.
Il Direttivo nomina al proprio interno:
Il Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o del Segretario, almeno due volte l’anno e/o quando nefaccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro ventigiorni dal ricevimento della richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni membro del Direttivo deve ricevere la convocazione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelleventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Direttivo ha i seguenti compiti:
programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzandone laspesa;
Il Presidente è Presidente dell’assemblea degli aderenti e del Direttivo, rappresenta legalmentel’organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione lerelative funzioni sono svolte dal Segretario.
Il Presidente è responsabile verso i soci e verso i terzi del coordinamento e della supervisione su tutte le attivitàe competenze del Direttivo e dei suoi componenti.
In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Direttivo, sottoponendoli a ratificanella prima riunione successiva.
L’assemblea può revocare la carica di Presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranzadell’assemblea stessa.
Articolo 9. SEGRETARIO
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delledimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività dell’Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i membri del Direttivo sullo stato dei progettidell’Associazione in qualunque momento venga richiesto.
Il Segretario, d’accordo con il Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell’Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.
Il Segretario può emanare circolari e direttive che hanno efficacia immediata dalla loro comunicazione ai soci e che devono poi essere ratificate durante la prima riunione del Direttivo, successiva alla data della comunicazione.
La carica di Segretario scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Articolo 10. FUNZIONI DEL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione.
Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilanciodell’Associazione, che deve essere approvato dall’assemblea ordinaria.
La carica di Tesoriere scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Articolo 11. REVISORI DEI CONTI
L’assemblea può deliberare la nomina di un revisore dei conti, da scegliere anche tra i non soci. Il revisore dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile. Nel caso in cui le attività e i progetti implementati dall’Associazione diventino importanti per quantità e qualità, l’Assemblea Ordinaria può decidere diaumentarne il numero sino a 3, stabilendo al contempo, compiti specifici e responsabilità precisa in capo aciascun membro. Il revisore controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi edell’atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio allarealtà.
Al ricorrere dei presupposti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice si applica l’art. 2399 del codice civile e i membri dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Articolo 12. PATRIMONIO E BILANCIO
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporreapprovazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio devono risultare i beni inventariati, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli esercizi decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare.
Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.Esso pertanto, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000, può essere redatto anche sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.
L’associazione non ha scopo di lucro pertanto, ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs 117/2017, gli utili o gliavanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto assoluto, sia all’Assemblea Ordinaria, sia a quella Straordinaria, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedonol'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivatointeresse alla loro lettura.
Articolo 13. MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi associativi o da almeno un decimo degli aderenti. Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto vengono decise da apposita Assemblea Straordinaria nella quale occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nominadegli eventuali Liquidatori. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimoniooccorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, per qualunque causa, le attività e il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea Straordinaria, ad altre associazioni che siano senza scopo di lucro e che siano in grado di garantire ladestinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto ovvero che perseguano fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come disposto dall’articolo 9 del D.lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti senza l’osservanza delle predette disposizioni sono nulli.
Articolo 15. RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quantonon previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Firmato Fabrizio Pallini
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “I NOSTRI BORGHI –APS”
Articolo 1. SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Al fine di tutelare i diritti di tutti i cittadini abitanti e/o operanti in Parma e in particolare nella porzione della città di Nord Est del centro storico delimitata dalle vie: Mentana, Saffi, IV Novembre, Repubblica e in particolare operanti e residenti nelle vie XX Settembre, Guazzo, Giordani, Trinità, Gazzola, Naviglio,Cavallotti, Albertelli, Borghesi, Affò, Bodoni, Garibaldi, Verdi, Paciaudi, Magnani e Colonne, è costituito l’Ente del Terzo Settore denominato I Nostri Borghi – Associazione di promozione sociale.
L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo dilucro, regolata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia, (tra cui il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”), nonché dai principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti delTerzo Settore.
Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l’Associazione useràla locuzione “Associazione di promozione sociale” oppure l’acronimo “APS”.
L'associazione ha sede legale nel Comune di Parma, nei locali individuati dal Presidente e approvati dalDirettivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopisociali.
Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberato del Direttivo e non costituiscevariazione statutaria.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della valorizzazione e promozione del territorio. L’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati medesimi, le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- organizzare, gestire e coordinare attività volte al miglioramento della qualità della vita del centro storico di Parma in particolare per quanto riguarda la sicurezza personale e delle attività;
- migliorare lo standard qualitativo dell’arredo urbano, migliorare la viabilità;
- tutelare la salute personale da gas di scarico e inquinamenti d’ogni tipo;
- raggiungere livelli qualitativi adeguati per quanto riguarda marciapiedi, fondi stradali, illuminazione;
- migliorare la qualità dei rapporti interpersonali tra i residenti e operatori commerciali d’ogni etnia eprovenienza;
- promuovere lo scambio culturale, la convivenza pacifica e costruttiva, il raggiungimento di pari dirittie doveri per tutti gli attori del territorio suddetto;
- agire in tutte le sedi per garantire che diritti e doveri siano a tutti efficacemente offerti e da tutti puntualmenterispettati;
- stimolare in tutte le sedi la valorizzazione di tutti gli spazi del centro storico (piazze, edifici, strade), affinché si rivitalizzi e ritorni a essere una zona vivibile e apprezzata della città.
- organizzare incontri, dibattiti, conferenze per accrescere la cultura della solidarietà e del dialogo reciproco;
- offrire consulenze e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e larealizzazione di specifiche attività o progetti;
- offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative d’orientamento e aggiornamento tecnico eculturale;
- sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative diformazione e qualificazione nei confronti di tutti i cittadini soci e non dell’associazione;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle reali condizioni del quartiere;
- svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell’associazionismo, della partecipazione, delle politiche sociali, del terzo settore, della solidarietà e del volontariato;
- promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle istituzionipubbliche, delle forze sociali ed economiche;
- svolgere attività di raccordo tra le realtà dell’associazionismo, del volontariato e le istituzioni pubbliche,alla luce di quanto previsto dalle leggi 142/90, 266/91 e della regione Emilia Romagna 26/93;
- svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti d’informazione (giornali, manuali, cd, videotape, depliant, cartine etc.) riguardanti le attività e le problematiche dell’associazione e delquartiere;
- fornire ai cittadini tutte quelle informazioni utili e gli strumenti necessari al raggiungimento e pienogodimento di tutti i diritti civili;
- stimolare l’amministrazione locale ad una maggiore attenzione verso il centro storico nella zona nord estdella città.
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attivitàda:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzatial sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria esussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, stampa e diffusione di brochure, biglietti da visita, cataloghi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
- Sponsorizzazioni, contributi da enti, ditte, società a seguito di iniziative pubblicitarie promozionali o come semplice erogazione liberale per il sostegno delle attività associative.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, direcesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato allaassociazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né persuccessione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 3. SOCI
L’adesione all’associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta. Possono associarsi tutti i cittadini che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell’associazione in oggetto. Il numero degliaderenti è illimitato.
L’aspirante socio può essere presentato da un socio già iscritto all’associazione e deve presentare domandain forma scritta al Direttivo, che vaglia e delibera a proposito. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitorialesui medesimi.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e deve essere
annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l’organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazionedella motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l’assemblea che delibera nella primariunione utile.
È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea neiseguenti casi:
- qualora il socio non possa o non intenda più collaborare al perseguimento dello scopo sociale;
- qualora il socio assuma comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovveroal patrimonio dell’associazione;
- per lo svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’associazione;
- per inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.
Il mancato versamento della quota associativa nei termini, da parte del socio, costituisce altresì causa di esclusione dall’associazione, che verrà deliberata dall’Assemblea, previa contestazione al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, da effettuarsi per iscritto, consentendo facoltà di replica. Lareiterazione o la giustificazione ritenuta immotivata comporterà delibera di esclusione, la quale avrà efficacia dopo il decorso di sei mesi dalla contestazione. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro seimesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.
L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto alDirettivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Articolo 4. PARTECIPAZIONE
Ogni socio ha diritto:
- di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, allaformazione della linea politica dell’associazione, attraverso l’organo assembleare;
- di partecipare all’assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 secondo comma c.c.;
- di contribuire alle attività svolte dall’associazione;
- di essere eleggibile a cariche direttive;
Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l’esclusione dall’associazione ai termini dell’articoloprecedente:
- di partecipare insieme agli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell’associazione, attraverso l’organo assembleare;
- di contribuire gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall’associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e in armonia con quanto stabilito dall’assemblea e dal Direttivo;
- di pagare annualmente la quota tessera nella misura e nei termini fissati dal Direttivo;
- di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economicovolontario, da destinare alle iniziative associative;
- di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lostatuto dagli organi dirigenti dell’associazione. Tutte le cariche elettive dell’associazione sono gratuite.
Agli associati è inoltre garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giornisuccessivi.
Articolo 5. ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Direttivo;
- il Presidente, che può assumere funzioni di Tesoriere su mandato del Direttivo;
- il Segretario, che può assumere funzioni anche di Tesoriere su mandato del Direttivo;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;
Le cariche sociali hanno durata di due anni e possono essere rinnovate dall’Assemblea alla scadenza del biennio senza limite di mandato. In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario assume le funzioni adinterim di Presidente finalizzate alla convocazione in tempi brevi dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per lanomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Segretario, il Direttivo ha facoltà di nominarne uno nuovo temporaneo, scelto tra i soci. Il Segretario temporaneo resta in carica sino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a nominare il nuovo Segretario effettivo, ratificando la scelta del Direttivo e nominandone uno diverso. I membri del Direttivo che si dimettono o vengono rimossi non vengono sostituiti sino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel caso in cui il Direttivo, a seguito delle dimissioni orimozioni di più
soci, si trovi ad essere composto da non più di 3 persone, il Presidente (o in sua vece il Segretario, o inalternativa il membro anziano del Direttivo dei 3 rimasti) convoca l’Assemblea Ordinaria per la nomina deinuovi componenti.
Articolo 6. ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati che siano in regola conil versamento della quota associativa.
In assemblea i soci hanno diritto di voto dal momento della loro ammissione ed iscrizione nel libro soci. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età,dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo. Ciascun socio ha diritto a un voto. E’ prevista la delega per un massimo di 3 deleghe per ciascunsocio.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo e la ratifica del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque con un preavviso di trenta giorni, concomunicazione scritta e affissione della convocazione presso la sede associativa. Nella convocazione viene specificato il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà del Direttivo o di undecimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- nominare e revoca i membri del Direttivo;
- eleggere il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;
- determinare la programmazione annuale dell’attività, su proposta del Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine dell’anno successivo a quello diriferimento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità neiloro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri compiti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto .
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimentodell’associazione.
Per le modalità di convocazione dell’Assemblea Straordinaria valgono le stesse regole dell’Assemblea Ordinaria.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto dal Segretario.
Articolo 7. DIRETTIVO
Il Direttivo è eletto dall’assemblea degli aderenti tra i soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri. Esso può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari,per l’amministrazione e la rappresentanza della associazione.
Il Direttivo nomina al proprio interno:
- il Presidente al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
- il Segretario al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
Il Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o del Segretario, almeno due volte l’anno e/o quando nefaccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro ventigiorni dal ricevimento della richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni membro del Direttivo deve ricevere la convocazione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelleventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzandone laspesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- integrare il numero dei componenti il Direttivo, in caso di recesso, esclusione, decadenza, di un numero diquesti inferiore alla metà.
Il Presidente è Presidente dell’assemblea degli aderenti e del Direttivo, rappresenta legalmentel’organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione lerelative funzioni sono svolte dal Segretario.
Il Presidente è responsabile verso i soci e verso i terzi del coordinamento e della supervisione su tutte le attivitàe competenze del Direttivo e dei suoi componenti.
In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Direttivo, sottoponendoli a ratificanella prima riunione successiva.
L’assemblea può revocare la carica di Presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranzadell’assemblea stessa.
Articolo 9. SEGRETARIO
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delledimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività dell’Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i membri del Direttivo sullo stato dei progettidell’Associazione in qualunque momento venga richiesto.
Il Segretario, d’accordo con il Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell’Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.
Il Segretario può emanare circolari e direttive che hanno efficacia immediata dalla loro comunicazione ai soci e che devono poi essere ratificate durante la prima riunione del Direttivo, successiva alla data della comunicazione.
La carica di Segretario scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Articolo 10. FUNZIONI DEL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione.
Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilanciodell’Associazione, che deve essere approvato dall’assemblea ordinaria.
La carica di Tesoriere scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Articolo 11. REVISORI DEI CONTI
L’assemblea può deliberare la nomina di un revisore dei conti, da scegliere anche tra i non soci. Il revisore dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile. Nel caso in cui le attività e i progetti implementati dall’Associazione diventino importanti per quantità e qualità, l’Assemblea Ordinaria può decidere diaumentarne il numero sino a 3, stabilendo al contempo, compiti specifici e responsabilità precisa in capo aciascun membro. Il revisore controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi edell’atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio allarealtà.
Al ricorrere dei presupposti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice si applica l’art. 2399 del codice civile e i membri dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Articolo 12. PATRIMONIO E BILANCIO
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporreapprovazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio devono risultare i beni inventariati, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli esercizi decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare.
Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.Esso pertanto, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000, può essere redatto anche sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.
L’associazione non ha scopo di lucro pertanto, ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs 117/2017, gli utili o gliavanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto assoluto, sia all’Assemblea Ordinaria, sia a quella Straordinaria, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedonol'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivatointeresse alla loro lettura.
Articolo 13. MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi associativi o da almeno un decimo degli aderenti. Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto vengono decise da apposita Assemblea Straordinaria nella quale occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nominadegli eventuali Liquidatori. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimoniooccorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, per qualunque causa, le attività e il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea Straordinaria, ad altre associazioni che siano senza scopo di lucro e che siano in grado di garantire ladestinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto ovvero che perseguano fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come disposto dall’articolo 9 del D.lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti senza l’osservanza delle predette disposizioni sono nulli.
Articolo 15. RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quantonon previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Firmato Fabrizio Pallini