Il nostro atto di fondazione
Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “I Nostri Borghi”
Articolo 1 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Al fine di tutelare i diritti di tutti i cittadini abitanti e/o operanti in Parma ed in particolare nella porzione della città di Nord Est del centro storico delimitata dalle vie: Mentana, Saffi, IV, Novembre, Repubblica ed in particolare operanti e residenti nelle vie XX Settembre, Guazzo, Giordani, Trinità, Gazzola, Naviglio, Cavallotti, Albertelli, Borghesi, Affò, Bodoni, Garibaldi, Verdi, Paciaudi, Magnani e Colonne.
L'associazione si pone i seguenti scopi:
a) organizzare, gestire e coordinare attività volte al miglioramento della qualità della vita del centro storico di Parma in particolare per quanto riguarda la sicurezza personale e delle attività;b) migliorare lo standard qualitativo dell'arredo urbano, migliorare la viabilità;c) tutelare la salute personale da gas di scarico e inquinamenti d’ogni tipo;
d) raggiungere livelli qualitativi adeguati per quanto riguarda marciapiedi, fondi stradali, illuminazione;
e) migliorare la qualità dei rapporti interpersonali tra i residenti e operatori commerciali d’ogni etnia e provenienza;
f) promuovere lo scambio culturale, la convivenza pacifica e costruttiva, il raggiungimento di pari diritti e doveri per tutti gli attori del territorio suddetto;
g) agire in tutte le sedi per garantire che diritti e doveri siano a tutti efficacemente offerti e da tutti puntualmente rispettati;
h) stimolare in tutte le sedi la valorizzazione di tutti gli spazi del centro storico (piazze, edifici, strade), affinché si rivitalizzi e ritorni ad essere una zona vivibile e apprezzata della città.
Per la realizzazione degli scopi sociali, l'associazione intende:
-organizzare incontri, dibattiti, conferenze per accrescere la cultura della solidarietà e del dialogo reciproco;
-offrire consulenze ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività o progetti;
-offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative d’orientamento e aggiornamento tecnico e culturale;
-sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di tutti i cittadini soci e non dell'associazione;
-offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle reali condizioni del quartiere;
-svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell'associazionismo, della partecipazione, delle politiche sociali, dei terzo settore, della solidarietà e del volontariato;
-promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle
istituzioni pubbliche, delle forze sociali ed economiche;
-svolgere attività di raccordo tra le realtà dell'associazionismo, del volontariato e le istituzioni pubbliche, alla luce di quanto previsto dalle leggi 142/90, 266/91 e della regione Emilia
Romagna 26/93;
-svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti d’informazione (giornali, manuali, cd, videotape, depliant, cartine etc.) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione e del quartiere;
-fornire ai cittadini tutte quelle informazioni utili e gli strumenti necessari al raggiungimento e
pieno godimento di tutti i diritti civili;
-stimolare l'amministrazione locale ad un maggiore attenzione verso il centro storico nella zona nord est della città.
Articolo 2 - RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della
sua attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, stampa e diffusione di brochure, biglietti da visita, cataloghi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
j) sponsorizzazioni, contributi da enti, ditte, società a seguito di iniziative pubblicitarie promozionali o come semplice erogazione liberale per il sostegno delle attività associative.
Articolo 3 - SOCI
L'adesione all’associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta. Possono associarsi tutti i cittadini che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione in oggetto.
L'aspirante socio deve essere presentato da un socio già iscritto all'associazione e deve presentare domanda in forma scritta al Direttivo che vaglia e delibera al proposito dovendo motivare le eventuali reiezioni.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza. L'esclusione può essere deliberata qualora il Direttivo ritenga che il socio non possa o non intenda più collaborare al perseguimento dello scopo sociale. L'esclusione deve essere motivata in forma scritta. La decadenza si verificherà automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa da parte del socio. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne l'ipotesi di decadenza per morosità, dove l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.
L’Associazione prevede tre diverse tipologie di soci:
Socio Ordinario: l’adesione in qualità di Socio Ordinario è riservata alle persone fisiche. Il Socio Ordinario partecipa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, può essere nominato membro del Direttivo, e può essere nominato per svolgere ruoli o funzioni specifiche all’interno dell’Associazione.
Socio Sostenitore: l’adesione in qualità di Socio Sostenitore è riservata ai minorenni e a tutti coloro vogliano sostenere l’Associazione ma senza avere un ruolo diretto nella gestione e nella vita associativa. Il Socio Sostenitore non può ricoprire incarichi o ruoli o funzioni all’interno dell’Associazione, non può essere nominato membro del Direttivo, ma può partecipare all’Assemblea e anche al Direttivo avendo la facoltà di esprimere pareri non vincolanti per gli Organi Associativi.
Socio “Commerciale”: l’adesione in qualità di Socio “Commerciale” è riservata alle persone fisiche titolari di attività commerciali situate all’interno delle vie indicate nell’art. 1. Il titolare di attività commerciale che aderisce all’Associazione come “Socio Commerciale” non può iscriversi come “Socio Ordinario”. Al fine di evitare confilitti d’interesse, il “Socio Commerciale” non può essere nominato membro del Direttivo, né assumere ruoli o funzioni specifiche all’interno dell’Associazione. Il Socio “Commerciale” partecipa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria con pieno diritto di voto.
Il Direttivo, su proposta del Segretario, stabilisce annualmente il costo delle quote annuali per ciascuna tipologia di Socio.
Articolo 4 - PARTECIPAZIONE
Ogni socio ha diritto:
a) di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla
formazione della linea politica dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
b) di partecipare all'assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui
all'art. 2532 secondo comma c.c.;
c) di contribuire alle attività svolte dall’associazione;
d) di essere eleggibile a cariche direttive.
Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dalla associazione ai termini dell'articolo precedente:
a) di partecipare insieme a tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
b) di contribuire gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dalla associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e in armonia con quanto stabilito dalla assemblea e dal ;
c) di pagare annualmente la quota tessera nella misura e nei termini fissati dal Direttivo;
d) di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative associative;
e) di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo statuto dagli organi dirigenti dell'associazione. Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.
Articolo 5 - ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’associazione:
-L'assemblea degli aderenti;
-Il Direttivo;
-Il Presidente che può assumere funzioni di tesoriere su mandato del Direttivo;
-Il Segretario che può assumere funzioni anche di tesoriere su mandato del Direttivo;
-Il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti;
Le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere rinnovate dall’Assemblea alla scadenza del biennio senza limite di mandato. In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario assume le funzioni ad interim di Presidente finalizzate alla Convocazione in tempi brevi dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Segretario, il Comitato Direttivo ha facoltà di nominare uno nuovo temporaneo, scelto tra i soci. Il Segretario Temporaneo resta in carica sino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a nominare il nuovo Segretario effettivo ratificando la scelta del Direttivo o nominandone uno diverso. I membri del Direttivo che si dimettono o vengono rimossi non vengono sostituiti sino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel caso in cui, il Direttivo a seguito delle dimissioni o rimozioni di più soci si trovi ad essere composto da non più di 3 persone, il Presidente ( o in sua vece il Segretario, o in alternativa il membro anziano del Direttivo dei 3 rimasti) convoca l’Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi componenti.
Articolo 6 – ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo e la ratifica del bilancio consuntivo dell’anno precdente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque con un preavviso di cinque giorni, con comunicazione scritta e affissione della convocazione presso la sede associativa. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà del Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ prevista la delega per un massimo di 3 deleghe per ciascun socio.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
-eleggere i membri del Direttivo;
--eleggere il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti
-determinare la programmazione annuale della attività, su proposta del Direttivo;
-approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento;
L'assemblea, infine, può revocare il Direttivo con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci. La stessa maggioranza è necessaria per revocare l'incarico a
uno o più dei componenti il .
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Per le modalità di convocazione dell’Assemblea Straordinaria valgono le stesse regole dell’Assemblea Ordinaria.
Articolo 7 - DIRETTIVO
Il Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti tra i soci ed è composto da un minino di 3 (tre) a un massimo i 7 (sette) membri. Possono essere ammessi ai lavori del comitato, in qualità di esperti, i “Soci Sostenitori” o osservatori esterni. A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva, ma non il diritto di voto. Esso può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari, per l'amministrazione e la rappresentanza della associazione.
Il Direttivo nomina al proprio interno:
- il Presidente al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
- il Segretario al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
Il Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Direttivo ha i seguenti compiti:
-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
-attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
-integrare il numero dei componenti il , in caso di recesso, esclusione, decadenza, di un numero di questi inferiore alla metà.
Articolo 8 - PRESIDENTE
Il presidente è presidente dell'assemblea degli aderenti e del Direttivo, rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzione sono svolte dal Segretario.
Il presidente è responsabile verso i soci e verso i terzi del coordinamento e della supervisione su
tutte le attività e competenze del Direttivo e dei suoi componenti.
In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
L'assemblea può revocare la carica di presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza dell'assemblea stessa.
Articolo 9 –SEGRETARIO
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i membri del Direttivo sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.
Il Segretario, d'accordo con il Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.
La carica di Segretario scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Art. 11 – FUNZIONI DEL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
La carica di Tesoriere scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere
Articolo 12 - REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea nomina il revisore dei conti anche tra i non soci. Il revisore dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. Nel caso in cui le attività e i progetti implementati dall’Associazione diventino importanti per quantità e qualità, l’Assemblea Ordinaria può decidere di aumentarne il numero sino a 3, stabilendo al contempo, compiti specifici e responsabilità precisa in capo a ciascun membro. Il revisore controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alla realtà.
Articolo 13 - PATRIMONIO E BILANCIO
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio devono risultare i beni inventariati, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli esercizi decorrono dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività associativa vengono realizzate in conformità con quanto previsto all'art. 4 della legge 383 del 7 dicembre 2000. L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto è fatto divieto assoluto sia all’Assemblea Ordinaria sia a quella Straordinaria di distribuire utili ai soci, agli associati e agli amministratori in qualsiasi forma e modalità.
Articolo 12 - MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi associativi o da almeno un decimo degli aderenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
Articolo 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, le attività e il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea straordinaria, ad altre associazioni che siano senza scopo di lucro e che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto ovvero che perseguano fini di pubblica utilità. In assenza d’espressa decisione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Articolo 14 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Articolo 1 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Al fine di tutelare i diritti di tutti i cittadini abitanti e/o operanti in Parma ed in particolare nella porzione della città di Nord Est del centro storico delimitata dalle vie: Mentana, Saffi, IV, Novembre, Repubblica ed in particolare operanti e residenti nelle vie XX Settembre, Guazzo, Giordani, Trinità, Gazzola, Naviglio, Cavallotti, Albertelli, Borghesi, Affò, Bodoni, Garibaldi, Verdi, Paciaudi, Magnani e Colonne.
L'associazione si pone i seguenti scopi:
a) organizzare, gestire e coordinare attività volte al miglioramento della qualità della vita del centro storico di Parma in particolare per quanto riguarda la sicurezza personale e delle attività;b) migliorare lo standard qualitativo dell'arredo urbano, migliorare la viabilità;c) tutelare la salute personale da gas di scarico e inquinamenti d’ogni tipo;
d) raggiungere livelli qualitativi adeguati per quanto riguarda marciapiedi, fondi stradali, illuminazione;
e) migliorare la qualità dei rapporti interpersonali tra i residenti e operatori commerciali d’ogni etnia e provenienza;
f) promuovere lo scambio culturale, la convivenza pacifica e costruttiva, il raggiungimento di pari diritti e doveri per tutti gli attori del territorio suddetto;
g) agire in tutte le sedi per garantire che diritti e doveri siano a tutti efficacemente offerti e da tutti puntualmente rispettati;
h) stimolare in tutte le sedi la valorizzazione di tutti gli spazi del centro storico (piazze, edifici, strade), affinché si rivitalizzi e ritorni ad essere una zona vivibile e apprezzata della città.
Per la realizzazione degli scopi sociali, l'associazione intende:
-organizzare incontri, dibattiti, conferenze per accrescere la cultura della solidarietà e del dialogo reciproco;
-offrire consulenze ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività o progetti;
-offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative d’orientamento e aggiornamento tecnico e culturale;
-sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di tutti i cittadini soci e non dell'associazione;
-offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle reali condizioni del quartiere;
-svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell'associazionismo, della partecipazione, delle politiche sociali, dei terzo settore, della solidarietà e del volontariato;
-promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle
istituzioni pubbliche, delle forze sociali ed economiche;
-svolgere attività di raccordo tra le realtà dell'associazionismo, del volontariato e le istituzioni pubbliche, alla luce di quanto previsto dalle leggi 142/90, 266/91 e della regione Emilia
Romagna 26/93;
-svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti d’informazione (giornali, manuali, cd, videotape, depliant, cartine etc.) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione e del quartiere;
-fornire ai cittadini tutte quelle informazioni utili e gli strumenti necessari al raggiungimento e
pieno godimento di tutti i diritti civili;
-stimolare l'amministrazione locale ad un maggiore attenzione verso il centro storico nella zona nord est della città.
Articolo 2 - RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della
sua attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, stampa e diffusione di brochure, biglietti da visita, cataloghi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
j) sponsorizzazioni, contributi da enti, ditte, società a seguito di iniziative pubblicitarie promozionali o come semplice erogazione liberale per il sostegno delle attività associative.
Articolo 3 - SOCI
L'adesione all’associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta. Possono associarsi tutti i cittadini che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione in oggetto.
L'aspirante socio deve essere presentato da un socio già iscritto all'associazione e deve presentare domanda in forma scritta al Direttivo che vaglia e delibera al proposito dovendo motivare le eventuali reiezioni.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza. L'esclusione può essere deliberata qualora il Direttivo ritenga che il socio non possa o non intenda più collaborare al perseguimento dello scopo sociale. L'esclusione deve essere motivata in forma scritta. La decadenza si verificherà automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa da parte del socio. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne l'ipotesi di decadenza per morosità, dove l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.
L’Associazione prevede tre diverse tipologie di soci:
Socio Ordinario: l’adesione in qualità di Socio Ordinario è riservata alle persone fisiche. Il Socio Ordinario partecipa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, può essere nominato membro del Direttivo, e può essere nominato per svolgere ruoli o funzioni specifiche all’interno dell’Associazione.
Socio Sostenitore: l’adesione in qualità di Socio Sostenitore è riservata ai minorenni e a tutti coloro vogliano sostenere l’Associazione ma senza avere un ruolo diretto nella gestione e nella vita associativa. Il Socio Sostenitore non può ricoprire incarichi o ruoli o funzioni all’interno dell’Associazione, non può essere nominato membro del Direttivo, ma può partecipare all’Assemblea e anche al Direttivo avendo la facoltà di esprimere pareri non vincolanti per gli Organi Associativi.
Socio “Commerciale”: l’adesione in qualità di Socio “Commerciale” è riservata alle persone fisiche titolari di attività commerciali situate all’interno delle vie indicate nell’art. 1. Il titolare di attività commerciale che aderisce all’Associazione come “Socio Commerciale” non può iscriversi come “Socio Ordinario”. Al fine di evitare confilitti d’interesse, il “Socio Commerciale” non può essere nominato membro del Direttivo, né assumere ruoli o funzioni specifiche all’interno dell’Associazione. Il Socio “Commerciale” partecipa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria con pieno diritto di voto.
Il Direttivo, su proposta del Segretario, stabilisce annualmente il costo delle quote annuali per ciascuna tipologia di Socio.
Articolo 4 - PARTECIPAZIONE
Ogni socio ha diritto:
a) di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla
formazione della linea politica dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
b) di partecipare all'assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui
all'art. 2532 secondo comma c.c.;
c) di contribuire alle attività svolte dall’associazione;
d) di essere eleggibile a cariche direttive.
Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dalla associazione ai termini dell'articolo precedente:
a) di partecipare insieme a tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
b) di contribuire gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dalla associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e in armonia con quanto stabilito dalla assemblea e dal ;
c) di pagare annualmente la quota tessera nella misura e nei termini fissati dal Direttivo;
d) di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative associative;
e) di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo statuto dagli organi dirigenti dell'associazione. Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.
Articolo 5 - ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’associazione:
-L'assemblea degli aderenti;
-Il Direttivo;
-Il Presidente che può assumere funzioni di tesoriere su mandato del Direttivo;
-Il Segretario che può assumere funzioni anche di tesoriere su mandato del Direttivo;
-Il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti;
Le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere rinnovate dall’Assemblea alla scadenza del biennio senza limite di mandato. In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario assume le funzioni ad interim di Presidente finalizzate alla Convocazione in tempi brevi dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Segretario, il Comitato Direttivo ha facoltà di nominare uno nuovo temporaneo, scelto tra i soci. Il Segretario Temporaneo resta in carica sino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a nominare il nuovo Segretario effettivo ratificando la scelta del Direttivo o nominandone uno diverso. I membri del Direttivo che si dimettono o vengono rimossi non vengono sostituiti sino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel caso in cui, il Direttivo a seguito delle dimissioni o rimozioni di più soci si trovi ad essere composto da non più di 3 persone, il Presidente ( o in sua vece il Segretario, o in alternativa il membro anziano del Direttivo dei 3 rimasti) convoca l’Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi componenti.
Articolo 6 – ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo e la ratifica del bilancio consuntivo dell’anno precdente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque con un preavviso di cinque giorni, con comunicazione scritta e affissione della convocazione presso la sede associativa. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà del Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ prevista la delega per un massimo di 3 deleghe per ciascun socio.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
-eleggere i membri del Direttivo;
--eleggere il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti
-determinare la programmazione annuale della attività, su proposta del Direttivo;
-approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento;
L'assemblea, infine, può revocare il Direttivo con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci. La stessa maggioranza è necessaria per revocare l'incarico a
uno o più dei componenti il .
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Per le modalità di convocazione dell’Assemblea Straordinaria valgono le stesse regole dell’Assemblea Ordinaria.
Articolo 7 - DIRETTIVO
Il Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti tra i soci ed è composto da un minino di 3 (tre) a un massimo i 7 (sette) membri. Possono essere ammessi ai lavori del comitato, in qualità di esperti, i “Soci Sostenitori” o osservatori esterni. A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva, ma non il diritto di voto. Esso può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari, per l'amministrazione e la rappresentanza della associazione.
Il Direttivo nomina al proprio interno:
- il Presidente al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
- il Segretario al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
Il Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Direttivo ha i seguenti compiti:
-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
-attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
-integrare il numero dei componenti il , in caso di recesso, esclusione, decadenza, di un numero di questi inferiore alla metà.
Articolo 8 - PRESIDENTE
Il presidente è presidente dell'assemblea degli aderenti e del Direttivo, rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzione sono svolte dal Segretario.
Il presidente è responsabile verso i soci e verso i terzi del coordinamento e della supervisione su
tutte le attività e competenze del Direttivo e dei suoi componenti.
In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
L'assemblea può revocare la carica di presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza dell'assemblea stessa.
Articolo 9 –SEGRETARIO
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i membri del Direttivo sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.
Il Segretario, d'accordo con il Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.
La carica di Segretario scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Art. 11 – FUNZIONI DEL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
La carica di Tesoriere scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere
Articolo 12 - REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea nomina il revisore dei conti anche tra i non soci. Il revisore dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. Nel caso in cui le attività e i progetti implementati dall’Associazione diventino importanti per quantità e qualità, l’Assemblea Ordinaria può decidere di aumentarne il numero sino a 3, stabilendo al contempo, compiti specifici e responsabilità precisa in capo a ciascun membro. Il revisore controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alla realtà.
Articolo 13 - PATRIMONIO E BILANCIO
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio devono risultare i beni inventariati, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli esercizi decorrono dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività associativa vengono realizzate in conformità con quanto previsto all'art. 4 della legge 383 del 7 dicembre 2000. L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto è fatto divieto assoluto sia all’Assemblea Ordinaria sia a quella Straordinaria di distribuire utili ai soci, agli associati e agli amministratori in qualsiasi forma e modalità.
Articolo 12 - MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi associativi o da almeno un decimo degli aderenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.
Articolo 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, le attività e il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea straordinaria, ad altre associazioni che siano senza scopo di lucro e che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto ovvero che perseguano fini di pubblica utilità. In assenza d’espressa decisione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Articolo 14 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.